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DEFINIZIONE DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
07 Maggio 2025 Condominio

DEFINIZIONE DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

DEFINIZIONE DI CONDOMINIO

Contrariamente a quanto previsto per altri istituti giuridici, nel Codice civile, anche dopo la Riforma intervenuta con la Legge 220/2012, non troviamo una definizione di “condominio negli edifici”.

Per formulare un concetto di questo istituto giuridico, dobbiamo sicuramente prendere in esame:
1. La rubrica del Libro III – Titolo VII (“Della comunione”) – Capo II del Codice civile (“Del condominio negli edifici);
2. Il primo comma dell’art. 1117 del Codice civile (“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo … [omissis]);
3. L’art. 1139 del Codice Civile (“Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”).

Da queste norme possiamo ricavare le informazioni generali sulla definizione del condominio, e più precisamente:
1. La normativa sul condominio è inserita nel Codice civile all’interno del Titolo VII relativo alla comunione;
2. Può esistere un “condominio” solo in un edificio di civile abitazione;
3. Nel “condominio” sono presenti contemporaneamente unità immobiliari di proprietà esclusiva che locali e impianti comuni a tutti i proprietari;
4. Per le lacune nella normativa sul “condominio”, si applicano analogamente le norme sulla comunione in generale.

È possibile quindi definire l’istituto giuridico del “Condominio negli edifici” come: una forma di comunione “ibrida” in cui coesistono proprietà singole e proprietà comuni pro-indiviso tra tutti i proprietari.

LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO
La normativa non indica espressamente la procedura per la costituzione del condominio, la giurisprudenza consolidata, ha considerato che la costituzione del condominio può avvenire nei seguenti casi:
1. Negli edifici di nuova costruzione, quando dopo la vendita di almeno una unità immobiliare, si ha una pluralità di soggetti titolari del diritto di proprietà;
2. Nel caso in cui in un fabbricato di proprietà indivisa di uno o più soggetti (ad esempio, nel caso di comunione ereditaria) vengono venduti gli appartamenti ad altri soggetti esterni alla comunione.
Al contrario di quanto previsto per lo scioglimento del “condominio”, nulla è previsto sulle formalità per la sua costituzione, è sufficiente che si verifichi una delle condizioni sopra specificate.

LE TIPOLOGIE DI CONDOMINIO
Una volta stabilita la definizione di “condominio”, occorre identificare quali siano le tipologie di edifici a cui deve essere applicata la normativa; la giurisprudenza ha, nel corso degli anni delineato le seguenti tipologie di “condominio”:
1. Il “condominio minimo” è considerato un edificio con un numero di partecipanti inferiore a quello previsto per la nomina dell’amministratore (più di quattro condomini)
2. Il “condominio verticale”; sono considerati in questa tipologia tutti gli edifici costituiti da più piani fuori terra sviluppati in altezza;
3. Il “condominio orizzontale”; sono considerati in questa tipologia i complessi immobiliari che si sviluppano in lunghezza (ad esempio villaggi, complessi di villette a schiera);
4. Il “supercondominio”; appartengono a questa tipologia i complessi residenziali composti da più edifici separati che hanno in comune tra di loro luoghi e/o impianti destinati al godimento comune (ad esempio, un unico servizio di sorveglianza e portierato).

LA NATURA DEL CONDOMINIO
Il condominio, leggendo la normativa, è privo di capacità giuridica poiché la rappresentanza e la legittimazione ad agire nelle liti attive e passive, sono attribuite all’amministratore. La giurisprudenza prevalente è orientata a considerare il condominio come un “ente di gestione privo di personalità giuridica”. Infatti, tutti i rapporti giuridici che si riferiscono al “condominio” fanno capo alla figura dell’amministratore.

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DEFINIZIONE DI CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

DEFINIZIONE DI CONDOMINIO

Contrariamente a quanto previsto per altri istituti giuridici, nel Codice civile, anche dopo la Riforma intervenuta con la Legge 220/2012, non troviamo una definizione di “condominio negli edifici”.

Per formulare un concetto di questo istituto giuridico, dobbiamo sicuramente prendere in esame:
1. La rubrica del Libro III – Titolo VII (“Della comunione”) – Capo II del Codice civile (“Del condominio negli edifici);
2. Il primo comma dell’art. 1117 del Codice civile (“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo … [omissis]);
3. L’art. 1139 del Codice Civile (“Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale”).

Da queste norme possiamo ricavare le informazioni generali sulla definizione del condominio, e più precisamente:
1. La normativa sul condominio è inserita nel Codice civile all’interno del Titolo VII relativo alla comunione;
2. Può esistere un “condominio” solo in un edificio di civile abitazione;
3. Nel “condominio” sono presenti contemporaneamente unità immobiliari di proprietà esclusiva che locali e impianti comuni a tutti i proprietari;
4. Per le lacune nella normativa sul “condominio”, si applicano analogamente le norme sulla comunione in generale.

È possibile quindi definire l’istituto giuridico del “Condominio negli edifici” come: una forma di comunione “ibrida” in cui coesistono proprietà singole e proprietà comuni pro-indiviso tra tutti i proprietari.

LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO
La normativa non indica espressamente la procedura per la costituzione del condominio, la giurisprudenza consolidata, ha considerato che la costituzione del condominio può avvenire nei seguenti casi:
1. Negli edifici di nuova costruzione, quando dopo la vendita di almeno una unità immobiliare, si ha una pluralità di soggetti titolari del diritto di proprietà;
2. Nel caso in cui in un fabbricato di proprietà indivisa di uno o più soggetti (ad esempio, nel caso di comunione ereditaria) vengono venduti gli appartamenti ad altri soggetti esterni alla comunione.
Al contrario di quanto previsto per lo scioglimento del “condominio”, nulla è previsto sulle formalità per la sua costituzione, è sufficiente che si verifichi una delle condizioni sopra specificate.

LE TIPOLOGIE DI CONDOMINIO
Una volta stabilita la definizione di “condominio”, occorre identificare quali siano le tipologie di edifici a cui deve essere applicata la normativa; la giurisprudenza ha, nel corso degli anni delineato le seguenti tipologie di “condominio”:
1. Il “condominio minimo” è considerato un edificio con un numero di partecipanti inferiore a quello previsto per la nomina dell’amministratore (più di quattro condomini)
2. Il “condominio verticale”; sono considerati in questa tipologia tutti gli edifici costituiti da più piani fuori terra sviluppati in altezza;
3. Il “condominio orizzontale”; sono considerati in questa tipologia i complessi immobiliari che si sviluppano in lunghezza (ad esempio villaggi, complessi di villette a schiera);
4. Il “supercondominio”; appartengono a questa tipologia i complessi residenziali composti da più edifici separati che hanno in comune tra di loro luoghi e/o impianti destinati al godimento comune (ad esempio, un unico servizio di sorveglianza e portierato).

LA NATURA DEL CONDOMINIO
Il condominio, leggendo la normativa, è privo di capacità giuridica poiché la rappresentanza e la legittimazione ad agire nelle liti attive e passive, sono attribuite all’amministratore. La giurisprudenza prevalente è orientata a considerare il condominio come un “ente di gestione privo di personalità giuridica”. Infatti, tutti i rapporti giuridici che si riferiscono al “condominio” fanno capo alla figura dell’amministratore.
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LA
25 Marzo 2024 Famiglie

LA "CARTA DI INCLUSIONE"

La c.d. "Carta di Inclusione" è lo strumento di pagamento elettronico ricaricabile, erogato da Poste Italiane, su cui dal 1° gennaio 2024 verranno accreditati gli importi relativi ad ADI e SFL.
Il suo funzionamento ed utilizzo sono regolamentati dal combinato del "Decreto Lavoro" e del Decreto Interministeriale 27.12.2023.
La "Carta di Inclusione" è erogata a tutti i cittadini beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa.
La "Carta di Inclusione" è disponibile per i richiedenti, presso l'Ufficio Postale competente, entro sette giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo.
La "Carta di Inclusione" DEVE ESSERE UTILIZZATA solo per il pagamento della spesa alimentare presso negozi convenzionati, per spese sanitarie e bollette di luce e gas, quindi:
- Fare acquisti, SOLO SU CANALE FISICO, entro i limiti di disponibilità, presso negozi alimentari, farmacie e parafarmacie per beni non voluttuari;
- Prelevare contanti fino ad un massimo di 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza del nucleo familiare;
- Fare un bonifico da un Ufficio postale, in favore del locatore, per il pagamento dell'affitto IN UNICA SOLUZIONE. La Carta può essere utilizzata anche per un bonifico per il pagamento della rata del mutuo ALL'INTERMEDIARIO CHE LO HA CONCESSO.
La "Carta di Inclusione" NON PUO' ESSERE UTILIZZATA per gli acquisti che sono specificatamente indicati nel Decreto 27.12.2023.
NON E' in ogni caso consentito, attraverso la "Carta di Inclusione":
- Effettuare acquisti online o all'estero, nonché acquisti attraverso servizi di direct marketing;
- Fare prelievi mensili di importo superiore a quello sopra indicato;
- Effettuare più di un bonifico al mese per canone di locazione e mutuo;
- Ricevere denaro da canali NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL DECRETO.

[Fonte: Dal web]

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