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INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
11 Marzo 2024 Famiglie

INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è, come a me piace definirlo, il documento che accerta il "merito" di un nucleo familiare di avere accesso alle prestazioni a sostegno del reddito o di altre situazioni di difficoltà, erogate dalla Pubblica Amministrazione sia a livello locale che nazionale.
Il "merito" è inversamente proporzionale al valore ISEE: più il valore è basso e più il valore delle prestazioni a favore del nucleo familiare sarà alto (Vedi determinazione dell'Assegno Unico).
L'ISEE si compone di due parti:
- La DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) che contiene i dati del nucleo familiare e dei patrimoni AUTODICHIARATI dal dichiarante;
- L'ATTESTAZIONE che contiene il calcolo del valore ISEE calcolato da INPS dopo avere verificato la corrispondenza dei dati della DSU presentata dal dichiarante.
L'indice ISEE, a sua volta, si compone di due valori:
- ISR (Indicatore della Situazione Reddituale);
- ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale).
Ai fini ISEE il nucleo familiare del dichiarante è costituito dai soggetti che compongono la "famiglia anagrafica" alla data di presentazione della DSU.
La "famiglia anagrafica" è un insieme di persone legate fa vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora nello stesso Comune (art. 4 DPR 30/05/1989 n. 223).
Fatti salvi alcuni casi particolari, il nucleo familiare è quello che risulta nel CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA, ad eccezione di:
- Coniugi con diversa residenza;
- Coniuge iscritto all'AIRE;
- Figli maggiorenni non conviventi.
I dati relativi al nucleo familiare, alla casa di residenza o alla dimora ed ai beni durevoli (es. autoveicoli), da inserire nella DSU sono quelli ALLA DATA DI PRESENTAZIONE.
I dati relativi ai patrimoni del nucleo familiare, sia immobiliari che mobiliari, da inserire nella DSU sono quelli relativi al secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione (nel 2024 sono riferiti al 31.12.2022).

Le eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli automatici sulla DSU operati da INPS sono riportate analiticamente nella Attestazione. In tal caso, il soggetto richiedente, ha due possibilità:
1 - Presentare una nuova DSU comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2 - Richiedere ugualmente la prestazione tramite l'Attestazione recante le omissioni o le difformità.
In tal caso, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU.

Io, in caso di Attestazione con omissioni o difformità, consiglio sempre, ove possibile, di ricercare la documentazione relativa alle informazioni omesse e/o difformi e di presentare una nuova DSU al fine di evitare il respingimento di una domanda di prestazione spettante.

L'Attestazione ISEE, sia ordinaria che specifica, ha validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre (es. DSU presentata in data odierna, ha validità fino al 31.12.2024).

Per la vostra ISEE e per qualunque vostra richiesta, mi potete contattare tramite Whatsapp, Messenger oppure all'indirizzo e-mail: caf@studioscf.it

[Fonte: Portale INPS]

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NOZIONE DI PARTI COMUNI
13 Maggio 2025 Condominio

NOZIONE DI PARTI COMUNI

Come accennato parlando della definizione di “condominio”, l’art. 1117 enuncia il principio secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo” alcune specifiche parti dell’edificio in condominio.

Da ciò rileviamo che, i beni i luoghi e i manufatti, indicati nell’articolo 1117 Codice civile, sono comuni a tutti i proprietari delle unità immobiliari del condominio; essi ne possono fare uso nei limiti stabiliti dall’articolo 1102 del Codice civile in materia di comunione (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”). La riforma introdotta dalla Legge 220/2012 ha introdotto nell’articolo 1117 Codice civile il concetto di “godimento periodico” che è tipico delle unità immobiliari in “multiproprietà”, in cui la proprietà di una singola unità immobiliare è assegnata a più soggetti, ciascuno per un periodo limitato stabilito dai titoli di acquisto.

L’articolo 1117 Codice civile specifica “se non risulta il contrario dal titolo” poiché, in un condominio, può capitare che i titoli di acquisto originari attribuiscano un bene considerato “comune” in proprietà esclusiva o in uso ad un singolo proprietario; ad esempio, l’uso esclusivo della porzione di giardino condominiale antistante ai proprietari del piano terreno che hanno l’ingresso dell’abitazione sul giardino medesimo.

L’articolo 1117 Codice Civile contiene un elencazione sommaria delle parti comuni di un edificio condominiale che, seguendo la formulazione dell’articolo, possiamo suddividere in tre macrocategorie:
1. PARTI COMUNI STRUTTURALI: che costituiscono il corpo dell’edificio nel suo complesso (il suolo, il sottosuolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi, i tetti e i lastrici solari, i portoni, gli anditi, i vestiboli, i cortili, i cavedi e le facciate);
2. PARTI COMUNI FUNZIONALI: sono costituite dai luoghi e dai manufatti destinati all’uso comune (le aree destinate a parcheggio, il locale di portineria, il locale lavanderia, il locale stenditoio ed i sottotetti che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, possono essere considerati destinati all’uso comune);
3. PARTI COMUNI “IMPIANTISTICHE”: sono costituite dagli impianti e dai luoghi e manufatti destinati al loro funzionamento (impianto idrico e fognario, impianto elettrico e relativo locale contatori, impianto di riscaldamento e relativo locale centrale termica, impianto di ascensore e relativo locale di manovra, la riforma introdotta dalla Legge 220/2012 ha inserito in questo punto anche gli impianti di ricezione di canali radiotelevisivi e altri flussi informatici da satellite e via cavo).

L’articolo 1117 bis Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che la normativa sulle parti comuni può essere applicata anche alle situazioni di “condominio parziale” e di “supercondominio”.

L’articolo 1117 ter Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che, qualora si verifichi la necessità, l’assemblea del condominio con la maggioranza dei 4/5 dei “partecipanti” al condominio che rappresenti i 4/5 del valore dell’edificio può deliberare la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni.
Dopo avere indicato la procedura con cui deve essere convocata l’assemblea per deliberare la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni, il medesimo articolo all’ultimo comma stabilisce che, in ogni caso, sono vietate le modificazioni di destinazione d’uso che possano recare danno alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.

L’articolo 1117 quater Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che, qualora un condomino esegua interventi sulle parti comuni che incidano negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni, l’amministratore o anche uno dei condomini possono richiedere la convocazione dell’assemblea per deliberare la cessazione di tale violazione. L’assemblea delibera con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile.
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