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SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)
29 Febbraio 2024 Famiglie

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Uno dei provvedimenti varati, a favore dell'avviamento al lavoro e dell'inclusione sociale, con il Decreto-Legge 006.05.2023 (c.d. "Decreto Lavoro") convertito, con modificazioni, in Legge 03.07.2023 n. 85 è il "Supporto per la formazione e il lavoro".
A partire dal 1° settembre 2023, tutti i componenti dei nuclei familiari a rischio esclusione sociale e lavorativa, possono accedervi mediante la partecipazione a progetti di formazione (*), qualificazione professionale, accompagnamento al lavoro o, comunque, alle politiche attive del lavoro.
Tra le tipologie previste nel Decreto rientrano anche il "servizio civile universale" e i "progetti utili alla collettività" svolti presso il proprio comune di residenza, che siano compatibili con le attività svolte dal richiedente; queste tipologie di attività sono svolte a titolo gratuito e non possono essere equiparate al lavoro subordinato o parasubordinato e non costituiscono condizione per l'instaurazione di un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 ha stabilito che ai cittadini che hanno terminato senza demerito il "servizio civile universale" sia riservata una quota del 15% dei posti da assegnare nei concorsi pubblici).
Il beneficio è utilizzabile da ogni singolo componente di un nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che abbia un indice ISEE inferiore a 6.000 euro annui e non sono nelle condizioni di poter richiedere l'Assegno di Inclusione.
In deroga a questo criterio, è previsto che possono richiedere il beneficio, anche i componenti di un nucleo familiare titolare di Assegno di Inclusione, a condizione che, il richiedente non sia conteggiato nella scala di equivalenza ex articolo 2 comma 4 del Decreto Lavoro.
Il beneficio è, per sua natura, incompatibile con gli altri strumenti pubblici di integrazione e sostegno al reddito in seguito a disoccupazione involontaria.
Le modalità di accesso al beneficio sono le medesime previste per l'Assegno di Inclusione. all'accettazione della domanda il richiedente è convocato, presso il servizio del lavoro competente, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
La convocazione del richiedente può avvenire sia tramite la piattaforma SIISL che attraverso i canali comunicati all'atto di presentazione della domanda.
Dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato il richiedente riceverà, da parte del servizio del lavoro competente, offerte di progetti di formazione (*) o di lavoro ma, lo stesso, ha facoltà di individuare i progetti che ritiene più rispondenti alle sue esigenze e di aderirvi, dandone comunicazione nei termini previsti, al servizio del lavoro competente.
La partecipazione ai progetti ed alle attività di politica attiva del lavoro danno diritto, al richiedente, di percepire una indennità pari a 350 euro mensili fino ad un massimo di 12 mesi.
Il richiedente, a pena di sospensione del beneficio, deve dare comunicazione al servizio del lavoro competente, ogni 90 giorni, delle attività svolte, del loro stato di avanzamento e degli eventuali risultati ottenuti.

(*) con il termine "progetti di formazione" si devono intendere tutti i corsi, tirocini, ecc..... proposti dai Centri per l'Impiego o da tutti gli altri soggetti accreditati per la formazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

[Fonte: Portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Portale INPS]

Per ulteriori informazioni e richieste mi potete contattare su Whatsapp o all'indirizzo e-mail: caf@studioscf.it

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NOZIONE DI PARTI COMUNI
13 Maggio 2025 Condominio

NOZIONE DI PARTI COMUNI

Come accennato parlando della definizione di “condominio”, l’art. 1117 enuncia il principio secondo cui “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo” alcune specifiche parti dell’edificio in condominio.

Da ciò rileviamo che, i beni i luoghi e i manufatti, indicati nell’articolo 1117 Codice civile, sono comuni a tutti i proprietari delle unità immobiliari del condominio; essi ne possono fare uso nei limiti stabiliti dall’articolo 1102 del Codice civile in materia di comunione (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”). La riforma introdotta dalla Legge 220/2012 ha introdotto nell’articolo 1117 Codice civile il concetto di “godimento periodico” che è tipico delle unità immobiliari in “multiproprietà”, in cui la proprietà di una singola unità immobiliare è assegnata a più soggetti, ciascuno per un periodo limitato stabilito dai titoli di acquisto.

L’articolo 1117 Codice civile specifica “se non risulta il contrario dal titolo” poiché, in un condominio, può capitare che i titoli di acquisto originari attribuiscano un bene considerato “comune” in proprietà esclusiva o in uso ad un singolo proprietario; ad esempio, l’uso esclusivo della porzione di giardino condominiale antistante ai proprietari del piano terreno che hanno l’ingresso dell’abitazione sul giardino medesimo.

L’articolo 1117 Codice Civile contiene un elencazione sommaria delle parti comuni di un edificio condominiale che, seguendo la formulazione dell’articolo, possiamo suddividere in tre macrocategorie:
1. PARTI COMUNI STRUTTURALI: che costituiscono il corpo dell’edificio nel suo complesso (il suolo, il sottosuolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi, i tetti e i lastrici solari, i portoni, gli anditi, i vestiboli, i cortili, i cavedi e le facciate);
2. PARTI COMUNI FUNZIONALI: sono costituite dai luoghi e dai manufatti destinati all’uso comune (le aree destinate a parcheggio, il locale di portineria, il locale lavanderia, il locale stenditoio ed i sottotetti che, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali, possono essere considerati destinati all’uso comune);
3. PARTI COMUNI “IMPIANTISTICHE”: sono costituite dagli impianti e dai luoghi e manufatti destinati al loro funzionamento (impianto idrico e fognario, impianto elettrico e relativo locale contatori, impianto di riscaldamento e relativo locale centrale termica, impianto di ascensore e relativo locale di manovra, la riforma introdotta dalla Legge 220/2012 ha inserito in questo punto anche gli impianti di ricezione di canali radiotelevisivi e altri flussi informatici da satellite e via cavo).

L’articolo 1117 bis Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che la normativa sulle parti comuni può essere applicata anche alle situazioni di “condominio parziale” e di “supercondominio”.

L’articolo 1117 ter Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che, qualora si verifichi la necessità, l’assemblea del condominio con la maggioranza dei 4/5 dei “partecipanti” al condominio che rappresenti i 4/5 del valore dell’edificio può deliberare la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni.
Dopo avere indicato la procedura con cui deve essere convocata l’assemblea per deliberare la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni, il medesimo articolo all’ultimo comma stabilisce che, in ogni caso, sono vietate le modificazioni di destinazione d’uso che possano recare danno alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.

L’articolo 1117 quater Codice civile (introdotto dalla Legge 220/2012) stabilisce che, qualora un condomino esegua interventi sulle parti comuni che incidano negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni, l’amministratore o anche uno dei condomini possono richiedere la convocazione dell’assemblea per deliberare la cessazione di tale violazione. L’assemblea delibera con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile.
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