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SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)
29 Febbraio 2024 Famiglie

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Uno dei provvedimenti varati, a favore dell'avviamento al lavoro e dell'inclusione sociale, con il Decreto-Legge 006.05.2023 (c.d. "Decreto Lavoro") convertito, con modificazioni, in Legge 03.07.2023 n. 85 è il "Supporto per la formazione e il lavoro".
A partire dal 1° settembre 2023, tutti i componenti dei nuclei familiari a rischio esclusione sociale e lavorativa, possono accedervi mediante la partecipazione a progetti di formazione (*), qualificazione professionale, accompagnamento al lavoro o, comunque, alle politiche attive del lavoro.
Tra le tipologie previste nel Decreto rientrano anche il "servizio civile universale" e i "progetti utili alla collettività" svolti presso il proprio comune di residenza, che siano compatibili con le attività svolte dal richiedente; queste tipologie di attività sono svolte a titolo gratuito e non possono essere equiparate al lavoro subordinato o parasubordinato e non costituiscono condizione per l'instaurazione di un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione (il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 ha stabilito che ai cittadini che hanno terminato senza demerito il "servizio civile universale" sia riservata una quota del 15% dei posti da assegnare nei concorsi pubblici).
Il beneficio è utilizzabile da ogni singolo componente di un nucleo familiare, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che abbia un indice ISEE inferiore a 6.000 euro annui e non sono nelle condizioni di poter richiedere l'Assegno di Inclusione.
In deroga a questo criterio, è previsto che possono richiedere il beneficio, anche i componenti di un nucleo familiare titolare di Assegno di Inclusione, a condizione che, il richiedente non sia conteggiato nella scala di equivalenza ex articolo 2 comma 4 del Decreto Lavoro.
Il beneficio è, per sua natura, incompatibile con gli altri strumenti pubblici di integrazione e sostegno al reddito in seguito a disoccupazione involontaria.
Le modalità di accesso al beneficio sono le medesime previste per l'Assegno di Inclusione. all'accettazione della domanda il richiedente è convocato, presso il servizio del lavoro competente, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
La convocazione del richiedente può avvenire sia tramite la piattaforma SIISL che attraverso i canali comunicati all'atto di presentazione della domanda.
Dopo la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato il richiedente riceverà, da parte del servizio del lavoro competente, offerte di progetti di formazione (*) o di lavoro ma, lo stesso, ha facoltà di individuare i progetti che ritiene più rispondenti alle sue esigenze e di aderirvi, dandone comunicazione nei termini previsti, al servizio del lavoro competente.
La partecipazione ai progetti ed alle attività di politica attiva del lavoro danno diritto, al richiedente, di percepire una indennità pari a 350 euro mensili fino ad un massimo di 12 mesi.
Il richiedente, a pena di sospensione del beneficio, deve dare comunicazione al servizio del lavoro competente, ogni 90 giorni, delle attività svolte, del loro stato di avanzamento e degli eventuali risultati ottenuti.

(*) con il termine "progetti di formazione" si devono intendere tutti i corsi, tirocini, ecc..... proposti dai Centri per l'Impiego o da tutti gli altri soggetti accreditati per la formazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

[Fonte: Portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Portale INPS]

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25 Marzo 2024 Famiglie

LA "CARTA DI INCLUSIONE"

La c.d. "Carta di Inclusione" è lo strumento di pagamento elettronico ricaricabile, erogato da Poste Italiane, su cui dal 1° gennaio 2024 verranno accreditati gli importi relativi ad ADI e SFL.
Il suo funzionamento ed utilizzo sono regolamentati dal combinato del "Decreto Lavoro" e del Decreto Interministeriale 27.12.2023.
La "Carta di Inclusione" è erogata a tutti i cittadini beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa.
La "Carta di Inclusione" è disponibile per i richiedenti, presso l'Ufficio Postale competente, entro sette giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo.
La "Carta di Inclusione" DEVE ESSERE UTILIZZATA solo per il pagamento della spesa alimentare presso negozi convenzionati, per spese sanitarie e bollette di luce e gas, quindi:
- Fare acquisti, SOLO SU CANALE FISICO, entro i limiti di disponibilità, presso negozi alimentari, farmacie e parafarmacie per beni non voluttuari;
- Prelevare contanti fino ad un massimo di 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza del nucleo familiare;
- Fare un bonifico da un Ufficio postale, in favore del locatore, per il pagamento dell'affitto IN UNICA SOLUZIONE. La Carta può essere utilizzata anche per un bonifico per il pagamento della rata del mutuo ALL'INTERMEDIARIO CHE LO HA CONCESSO.
La "Carta di Inclusione" NON PUO' ESSERE UTILIZZATA per gli acquisti che sono specificatamente indicati nel Decreto 27.12.2023.
NON E' in ogni caso consentito, attraverso la "Carta di Inclusione":
- Effettuare acquisti online o all'estero, nonché acquisti attraverso servizi di direct marketing;
- Fare prelievi mensili di importo superiore a quello sopra indicato;
- Effettuare più di un bonifico al mese per canone di locazione e mutuo;
- Ricevere denaro da canali NON ESPRESSAMENTE INDICATI NEL DECRETO.

[Fonte: Dal web]

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